Art. 1.

      1. La società sportiva professionistica che intende procedere alla costruzione o alla ristrutturazione di impianti sportivi destinati al calcio professionistico, oltre alle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, deve rispettare i seguenti criteri:

          a) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

          b) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

          c) prevedere un sistema di controllo con telecamere a circuito chiuso.

      2. Le società sportive professionistiche che procedono a interventi di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli impianti, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.